Modello IRAP 2010: pubblicate le bozze
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza del modello di dichiarazione IRAP/2010 (Modello IRAP 2010 - Bozza del 5/11/2009 - pdf) Il nuovo modello da presentare nell’anno 2010 per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2009 presenta delle novità nel quadro IR “ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e nel quadro IS “prospetti vari”.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza del modello di dichiarazione IRAP/2010 (Modello IRAP 2010 - Bozza del 5/11/2009 - pdf)
Il nuovo modello da presentare nell’anno 2010 per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2009 presenta delle novità nel quadro IR “ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e nel quadro IS “prospetti vari”.
QUADRO IS
Sezione I ‐ deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97
Nel quadro IS, nella sezione I “deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97” sono stati eliminati i righi che nel modello IRAP 2009 avevano numerazione IS6 e IS7 e che erano denominati, rispettivamente, “deduzione base per incremento occupazionale” e “ulteriore deduzione per incremento occupazionale”.
La deduzione dal valore della produzione del costo del lavoro sostenuto per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato, prevista dal comma 4‐quater dell’art. 11 del D.lgs. n. 446/97 (cosiddetta deduzione “base” fino a 20.000 euro), e dai commi 4‐quinquies e 4‐sexies del citato articolo (cosiddetta “ulteriore” deduzione) compete fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
Considerato che il modello IRAP 2010 viene utilizzato per dichiarare l’Irap relativa al periodo d’imposta 2009 i righi IS6 e IS7 sono stati eliminati.
QUADRO IR
Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)
Nella sezione I è stata introdotta una colonna 3 denominata “quota esente zone franche urbane”.
Tale colonna consentirà di indicare la quota del valore della produzione esente delle piccole e micro‐ imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che usufruiscono delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, commi da 341 a 341‐quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le cosiddette “zone franche urbane“.
Per tali imprese, la lettera b) del comma 341 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal comma 562 della legge n. 244 del 207 prevede l’esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)
Nella sezione II sono stati eliminati i righi IR27 e IR28, rispettivamente denominati nel modello IRAP 2009, “Eccedenza di versamento in acconto” e “Eccedenza di versamento in acconto compensato in F24”.
I righi sono stati eliminati in quanto non trova applicazione, con riferimento all’anno 2009, l’articolo 10 del Decreto n. 185 del 2008 che prevedeva una riduzione del 3% dell’acconto Irap.