Riposi giornalieri del padre anche in caso di madre casalinga

In applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, l’INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, ha chiarito che, analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, l’INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, ha chiarito che, analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato,  perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

L’INPS prevede anche una disciplina transitoria per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri, qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione.

Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.

La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.

Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi.

Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.