Attribuzione prima posizione economica personale ATA
Con la Nota prot. n. 15963 del 21 ottobre 2009 il Miur fornisce indicazioni operative per l’attribuzione della prima posizione economica, per l’a.s. 2009/2010, per il personale ATA.
Con la Nota prot. n. 15963 del 21 ottobre 2009 il Miur fornisce indicazioni operative per l’attribuzione della prima posizione economica, per l’a.s. 2009/2010, per il personale ATA.
In applicazione delle disposizioni a carattere permanente diramate per gli anni scolastici precedenti, beneficerà, per surroga, delle posizioni economiche già attribuite in precedenza, che si rendono nuovamente disponibili al 1° settembre 2009, il personale collocato nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 dell’accordo nazionale 20 ottobre 2008, quindi coloro che sono collocati in posizione utile, nell’ambito del contingente aggiuntivo del 5% di ciascun profilo professionale e cioè degli aspiranti che hanno superato il corso di formazione previsto dal richiamato articolo.
Qualora l’aliquota del 5% risulti esaurita, si procederà al conferimento delle posizioni economiche a favore del personale collocato oltre il citato contingente aggiuntivo. Per tale personale verrà quindi avviato il corso di formazione disciplinato dall’articolo 7 del citato accordo nazionale del 2008, nonché dalla contrattazione integrativa regionale.
I singoli Uffici Scolastici provinciali dovranno comunicare tempestivamente al dirigente scolastico della sede di servizio i nominativi dei beneficiari per scorrimento di graduatoria, compresi quelli collocati oltre il contingente del 5%, affinché il medesimo personale sia inserito nel piano annuale delle attività dell’istituzione scolastica, formulato dal Dsga, per l’espletamento delle ulteriori e più complesse mansioni.
Se il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risultasse trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica sarà attribuita a favore dell’aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolarità.