Irregolarità conto consuntivo: chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota prot. 103473 del 13 ottobre 2009 indirizzata ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle irregolarità riscontrate in sede di deliberazione del conto consuntivo, sulla base di due casistiche: l’approvazione del conto consuntivo con il parere espresso da un solo revisore e privo del parere dei revisori.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota prot. 103473 del 13 ottobre 2009 indirizzata ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle irregolarità riscontrate in sede di deliberazione del conto consuntivo, sulla base di due casistiche: l’approvazione del conto consuntivo con il parere espresso da un solo revisore e privo del parere dei revisori.

Nel primo caso, la Ragioneria Generale dello Stato richiama la nota prot. n. 101 del 19 febbraio 2007, con la quale il Miur aveva chiarito che, in caso di impedimento da parte di uno dei due Revisori nel procedere all’esame del programma annuale nei tempi concordati, sarà compito del singolo revisore esprimere il suddetto parere. Comportamento analogo dovrà essere adottato nel caso dell’approvazione del conto consuntivo.

L’impossibilità, adeguatamente motivata e verbalizzata, di procedere allo svolgimento congiunto dei sopradetti adempimenti, non esonera, comunque, il Revisore assente dall'esaminare ed esprimere le proprie valutazioni sul conto consuntivo in occasione della prima visita utile, anche se già approvato.

La mancata pronuncia sul Conto consuntivo da parte di un revisore impossibilitato non rappresenta causa ostativa all'approvazione del documento contabile da parte del Consiglio di Istituto, ove sia stato comunque acquisito il parere dell'altro revisore.

Qualora il Revisore in un primo tempo assente pronunci una valutazione difforme rispetto al parere favorevole espresso dall’altro Revisore e nel caso in cui il conto consuntivo sia già stato approvato, la scuola interessata dovrà inviare all'Ufficio Scolastico Regionale ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il verbale redatto dal Revisore stesso.

Nel caso in cui, invece, l’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di Istituto avvenga senza il parere dei Revisori, essendo l'acquisizione di tale parere imprescindibile, la Ragioneria Territoriale dello Stato dovrà segnalare la questione al competente Ufficio dell'Amministrazione vigilante, richiedendo preventivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno generato tale situazione.