Licenziamento per inidoneità fisica

Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo sia in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello.

Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo sia in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello.

La mancata verifica comporta l'illegittimità del licenziamento ed il lavoratore deve essere perciò reintegrato.