Richiesta chiarimenti sul D.M. 82/09 da parte dello Snals
Lo Snals ha inviato al Miur la seguente richiesta di chiarimenti sul D.M. n. 82/09.
Lo Snals ha inviato al Miur la seguente richiesta di chiarimenti sul D.M. n. 82/09:
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chiarire che quanto previsto all’art. 1 – punto 3) “….rientra tra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie provinciali opzionali aggiuntive” deve essere valido, sempre per le province di accodamento, anche nei confronti di coloro che, avendo rilasciato delega all’amministrazione, non hanno poi assunto servizio e, quindi, sottoscritto il contratto;
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considerare destinatari dei benefici previsti dal citato D.M. anche coloro che hanno prestato per l’a.s. 2008/2009 servizio quali ITI e che, a seguito di giudicato giurisdizionale favorevole ad altri aspiranti, abbiano perso attualmente tale qualifica;
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prevedere per coloro che, a seguito dell’effetto della contrazione delle disponibilità di posti, non abbiano potuto sottoscrivere un contratto per la stessa classe di concorso, posto d’insegnamento o profilo professionale, ma che abbiano sottoscritto contratto per altra fattispecie, la possibilità di fruire, a domanda, dell’attribuzione del punteggio per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale abbiano prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009. Tale possibilità è l’unico strumento per evitare che beneficiari del decreto con un punteggio inferiore, possano scavalcare in graduatoria, a seguito dei benefici concessi dal decreto, coloro che hanno dovuto accettare nomine che non garantivano la continuità di servizio nella graduatoria preferita;
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in considerazione del fatto che per il personale ATA è prevista la valutazione del servizio in base ai mesi di effettiva prestazione, occorre prevedere l’attribuzione dello stesso punteggio dell’anno precedente (art. 1 – comma 6 del DM 82) anche a chi ha “dovuto accettare nomina come personale ATA per il corrente anno scolastico solo “fino al termine dell’attività didattica” e nell’anno scolastico 2008/2009 aveva, invece, fruito di nomina fino al 31 agosto. Ciò per evitare disparità di trattamento rispetto a chi, nella stessa situazione per l’a.s. 2008/2009, non ha potuto avere alcuna nomina nel corrente anno scolastico e, quindi, fruirà della valutazione pari a quella dell’anno precedente;
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prevedere per il personale ATA ITI, fruitore nell’anno scolastico 2008/09 di contratto ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007 per il profilo professionale di inclusione nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli, che non ha potuto stipulare per il 2009/2010 il medesimo contratto per effetto della contrazione di posti, la possibilità di usufruire, a domanda, dell’attribuzione del punteggio per il medesimo profilo professionale per il quale abbia prestato servizio nell’anno scolastico 2008/09. Tale possibilità è l’unico strumento per evitare che i beneficiari del decreto con punteggio inferiore possano scavalcare in graduatoria, a seguito dei benefici connessi al decreto, coloro che, stante il suddetto disposto contrattuale, non possono accettare supplenze brevi.