Riconoscimento equipollenza titoli arruolati e sottoufficiali
Il Miur, con la Nota prot. n.9996 del 2 ottobre 2009, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di attuazione al Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009, concernente il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti Professionali.
Il Miur, con la Nota prot. n.9996 del 2 ottobre 2009, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di attuazione al Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009, concernente il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti Professionali.
In particolare il Miur si esprime in merito alla votazione con la quale deve essere rilasciato il diploma equipollente, nel caso in cui le attestazioni dei corsi, prodotte dal personale militare, non riportino una valutazione espressa in centesimi.
Nel precisare che il modulo di diploma che deve essere rilasciato dalla istituzione scolastica è quello stampato su carta filigranata debitamente numerata, di produzione esclusiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Miur ritiene necessario, al riguardo, stabilire opportuni criteri che garantiscano la corretta valutazione del titolo oggetto dell'equipollenza, con l'ulteriore precisazione circa l'adozione di appropriate regole proporzionali al fine di riportare il valore in centesimi, laddove i canoni di valutazione, ovvero i possibili giudizi espressi, possano comunque essere ricondotti a precise sintesi numeriche.
Qualora, invece, l'attestazione prodotta sia sprovvista di valutazione il diploma equipollente dovrà essere rilasciato con la votazione minima.