Il decreto salva-precari in Gazzetta Ufficiale
Il cosidetto decreto salva-precari, inizialmente compreso nel decreto Ronchi, è stato, invece, pubblicato come norma a sé nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2009. Viene ribadito che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.
Il cosidetto decreto salva-precari, inizialmente compreso nel decreto Ronchi, è stato, invece, pubblicato come norma a sé nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2009.
Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134 recante “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010” è entrato in vigore già dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Viene ribadito che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.
Inoltre, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 l'amministrazione scolastica dovrà assegnare le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Il comma 3 dell’art. 1 prevede, inoltre, la possibilità per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. A tale personale sarà riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.
Il decreto sarà trasmesso alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.