Anagrafe nazionale degli studenti

Con decreto 5 agosto 2010 n. 74 il Miur fornisce indicazioni in merito alla trasmissione all'Anagrafe nazionale degli studenti, da parte delle istituzioni scolastiche, dei dati personali e relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni, a partire dal primo anno della scuola primaria.

Con decreto 5 agosto 2010 n. 74 il Miur fornisce indicazioni in merito alla trasmissione all'Anagrafe nazionale degli studenti, da parte delle istituzioni scolastiche, dei dati personali e relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni, a partire dal primo anno della scuola primaria.

 

L'anagrafe nazionale degli studenti, prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è creata al fine di favorire la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria. L'Anagrafe acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.

L'allegato tecnico al decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

  • dati anagrafici;

  • codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l'Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

  • dati relativi al percorso scolastico individuati nell'allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

  • gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

 

I soggetti interessati sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati degli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

    Le istituzioni scolastiche trasmettono i dati di cui sopra utilizzando le funzionalità del sistema informativo del MIUR (SIDI); a questo scopo è stata implementata un’Area dedicata alle scuole (SIDI SCUOLA - Fascicolo dello Studente) per favorire il trasferimento dei dati sotto il pieno controllo delle stesse. Ogni scuola ha un proprio server virtuale completamente dedicato dove archiviare i propri dati. L'acquisizione dei dati nel Fascicolo dello Studente avviene con due modalità:

  • trasferimento di un file tramite un processo di upload;
  • acquisizione delle singole posizioni tramite applicazione web.

    Ogni utente che utilizza le applicazioni del SIDI è collegato a un profilo che determina le funzionalità che può utilizzare e quali azioni può compiere. Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico. L'Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.