Divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5544 dello scorso 8 marzo, ha affermato che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trova applicazione anche in relazione all'assegno ordinario di invalidità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5544 dello scorso 8 marzo, ha affermato che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione anche in relazione all'assegno ordinario di invalidità (parziale), trattandosi di trattamento pensionistico.