Graduatorie permanenti: precisazioni sull’attribuzione dei punteggi
Allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa di cui ai DDMM 82/09 e 100/09, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, sia quella relativa all’a.s. 2008-2009.
Allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa di cui ai DDMM 82/09 e 100/09, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, sia quella relativa all’a.s. 2008-2009.
Lo ha chiarito il Miur con la Nota prot.n. 4549 del 29 aprile 2010 che precisa ulteriormente che il personale ATA che non si avvalga della normativa relativa alla graduatoria prioritaria, ove nell’a.s. 2008-2009 abbia stipulato un contratto fino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.