Maltempo in Emilia Romagna, Liguria e Toscana: sospensione contributiva
Per le province colpite dal maltempo tra la fine di dicembre 2009 e l’inizio di gennaio 2010, sono sospesi – per il periodo dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 - gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per le province colpite dal maltempo tra la fine di dicembre 2009 e l’inizio di gennaio 2010, sono sospesi – per il periodo dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 - gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
La sospensione opera per i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito Emilia Romagna, Liguria e Toscana.
A stabilirlo è l’INPS, con la circolare n. 58 del 9 aprile.
In particolare, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento ai fini fiscali sui redditi del 2009.
A favore dei committenti e degli associanti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16 gennaio 2010 fino a quella del 16 giugno 2010.
A tale proposito l’Inps però precisa che il settore pubblico è escluso dalla legge n. 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, il DURC, fino alla data del 30 giugno 2010, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità relativi ai soggetti beneficiari della sospensione, sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, tenuto conto anche delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.