Accertamento lingua italiana per soggiorno stranieri in Italia

Con nota 16 dicembre 2010, prot. n. 11020 il Miur trasmette il Decreto 4 giugno 2010, col quale, di concerto col Ministero dell’Interno, ha definito le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana necessario per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Con nota 16 dicembre 2010, prot. n. 11020 il Miur trasmette il Decreto 4 giugno 2010, col quale, di concerto col Ministero dell’Interno, ha definito le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana necessario per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il decreto contiene disposizioni su: modalità di svolgimento del test di lingua italiana; modalità ulteriori per l’accertamento della lingua italiana; verifica dell’esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l’immigrazione.

Il Miur ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno l’Accordo Quadro 11 novembre 2010 per disciplinare la fase di prima applicazione del citato decreto. Con l’Accordo è stato condiviso un piano integrato di interventi volti ad assicurare le attività necessarie per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e ad agevolare l’acquisizione dei livelli di istruzione per l’orientamento civico. Sono stati definiti, altresì, criteri e modalità per l’individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per lo svolgimento del test.

L’Accordo prevede, inoltre, la stipula di un protocollo d’intesa tra le Prefetture e l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competenti allo scopo di regolare i rapporti reciproci e le modalità di attuazione dello svolgimento del test. A tal fine, è stato predisposto, d’intesa con il Ministero dell’Interno, uno schema di protocollo.

Con nota 16 novembre n. 7589, il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni relative alla procedura per la presentazione della domanda da parte dello straniero e per lo svolgimento del test. Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che, a conclusione di un corso di lingua italiana svolto presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti o dei corsi serali, ha conseguito l’attestazione del raggiungimento di una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo; analogamente è esonerato dallo svolgimento del test lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso le citate istituzioni scolastiche.

Sono stati infine definiti gli standard di costo per ciascuna sessione di svolgimento del test, determinati di concerto con il Ministero dell’Interno a valere sulle risorse rese disponibili allo scopo.