Obbligo del cartellino per il personale a contatto con il pubblico
Il 13 febbraio 2010 è entrato in vigore l’obbligo che impone al personale delle pubbliche amministrazioni a contatto con il pubblico di indossare il cartellino identificativo o di esporre una targa indicante nome e cognome.
Il 13 febbraio 2010 è entrato in vigore l’obbligo che impone al personale delle pubbliche amministrazioni a contatto con il pubblico di indossare il cartellino identificativo o di esporre una targa indicante nome e cognome.
Ora, con la circolare n. 3 del 17 febbraio 2010, il Ministro Brunetta fornisce le istruzioni per l’applicazione della suddetta disposizione che è immediatamente operativa e riguarda i dipendenti soggetti a contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le scuole.
Le singole amministrazioni potranno scegliere se ricorrere al cartellino identificativo o alla targa sulla postazione di lavoro, sempre che non decidano di usare entrambe le modalità.
Inoltre, è rimessa alla discrezione delle pp.aa. l’identificazione delle attività interessate, tenendo presente la definizione che dà lo stesso Ministero: l’attività a contatto con il pubblico è quella svolta in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta (es. attività allo sportello o presso la postazione del dipendente, ufficio relazioni con il pubblico, servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni).
L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.