Alluvione Messina 2009: sospensione termini
L’INPS, con la Circolare numero 1 dell’8 gennaio 2010, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione del versamento dell’obbligo contributivo ed alla sospensione dei termini prescrizionali, relativamente allo stato d’emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, fino al 31 ottobre 2010.
L’INPS, con la Circolare numero 1 dell’8 gennaio 2010, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione del versamento dell’obbligo contributivo ed alla sospensione dei termini prescrizionali, relativamente allo stato d’emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, fino al 31 ottobre 2010.
Il comma 3 dell’art.2 dell’OPCM 3825 del 27 novembre 2009 ha disposto, per i soggetti che alla data del 1 ottobre 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina, le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo, la sospensione, fino al 30 giugno 2010, dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Per tale sospensione non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.
È, inoltre, concessa, fino al 30 giugno 2010, a coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 1 ottobre 2009, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa.
Possono beneficiare della suddetta sospensione contributiva:
- i datori di lavoro privati
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione).
Per beneficiare della sospensione è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Come di consueto, il datore di lavoro che sospende la propria quota e quella a carico del lavoratore, non dovrà effettuare alcun versamento. Qualora, invece, il datore dovesse trattenere dalla busta paga del lavoratore la quota a proprio carico, dovrà versarla nei termini di legge, altrimenti incorrerà nel reato di appropriazione indebita ed sarà perciò perseguibile penalmente. Il lavoratore invece, non essendo soggetto diretto destinatario degli aiuti, non ha un diritto autonomo alla sospensione, ma se ne avvarrà congiuntamente al datore di lavoro.
La norma non sospende l’invio delle denunce connesse al versamento dei contributi, ma i soggetti interessati potranno inviare i flussi DM10 ed Emens per i periodi di paga da “settembre a dicembre 2009” e Uniemens per i periodi di paga da “gennaio a maggio 2010”, non oltre il termine del 30 giugno 2010 - o altro termine se successivamente prorogato.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi con scadenza legale di versamento ricadente nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2010, dovuti da tutti i contribuenti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, con esclusione del settore pubblico.