Attribuzione prima posizione economica personale ATA: indicazioni operative
Con nota prot. n. 82 / DGPERS/V dell’8 gennaio 2010, il Miur, illustra le indicazioni formulate nel corso del tavolo di confronto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo nazionale 20 ottobre 2009, riunitosi di recente per esaminare alcune problematiche inerenti la corretta ripartizione delle posizioni economiche disponibili e la loro attribuzione.
Con nota prot. n. 82 / DGPERS/V dell’8 gennaio 2010, indirizzata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, il Miur, Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico, illustra le indicazioni formulate nel corso del tavolo di confronto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo nazionale 20 ottobre 2009, attuativo dell’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riunitosi di recente per esaminare alcune problematiche inerenti la corretta ripartizione delle posizioni economiche disponibili e la loro attribuzione agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie.
In particolare, ad integrazione di quanto disciplinato dall’articolo 4, comma 3, del suddetto Accordo, con il quale è stato previsto che le posizioni economiche delle graduatorie esaurite debbano essere assegnate ad altro profilo professionale della stessa area contrattuale, viene esaminata la problematica concernente l’impossibilità di applicare la citata disposizione per mancanza di aspiranti nelle graduatorie provinciali dei profili professionali della medesima area.
In merito, il Tavolo ha convenuto che le posizioni economiche eccedenti debbano essere assegnate, nella medesima provincia, secondo criteri da definire d’intesa tra il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali rappresentative, ai profili professionali della diversa area contrattuale.
La determinazione del numero di posizioni economiche trasferibili tra l’area contrattuale “A” e l’area contrattuale “B” sarà effettuata tenendo conto che l’attivazione di una posizione economica nell’area B risulta possibile a fronte del trasferimento di due posizioni economiche dell’area contrattuale A. Analogamente, quindi, per ogni posizione economica non attivata nell’area B possono essere attribuite due posizioni economiche nell’area contrattuale A.
Da quanto sopra ne consegue che, all’atto della formulazione di nuove graduatorie, in luogo di quelle esaurite, dovranno essere prioritariamente operate le opportune compensazioni, al fine di reintegrare, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, le originarie consistenze dei contingenti di cui all’allegato “1” dell’Accordo nazionale.
Il criterio della compensazione, conclude la nota, dovrà essere osservato anche a fronte dell’incremento delle risorse economiche, nonché a seguito dell’eventuale modifica dei parametri di calcolo per la determinazione dei contingenti provinciali delle posizioni economiche da destinare a ciascun profilo professionale.