Diffida Inail per omessa denuncia
Da gennaio 2010, in caso di mancata denuncia degli elementi necessari a valutare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'INAIL, prima di richiedere i premi, diffida il datore di lavoro a sanare le inosservanze entro dieci giorni.
Da gennaio 2010, in caso di mancata denuncia degli elementi necessari a valutare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'INAIL, prima di richiedere i premi, diffida il datore di lavoro a sanare le inosservanze entro dieci giorni.
Passato tale termine senza che sia stato presentato ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), il datore di lavoro è tenuto a versare il premio richiesto.
Lo
ha comunicato l’Inail con la nota prot. 60010 del 23 dicembre 2009
che fanno seguito alle precedenti note riguardanti l'ambito di
applicazione dell'art.16 del DPR n. 1124/1965 che disciplina il
procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa nei
confronti del datore di lavoro da parte dell'INAIL quando il medesimo
Istituto assicuratore venga a conoscenza che non si sia provveduto
alle denunce previste dall’art. 12 dello stesso D.P.R., consentendo
al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione Provinciale del
Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro.
A partire
dal 31 dicembre 2009, qualora, a seguito di accertamento ispettivo o
amministrativo, sia rilevata l'omessa denuncia degli elementi
richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del
premio di assicurazione, prima di procedere all'emanazione di un
certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di
pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo
deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento.
Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l'adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto.