Procedure per il riconoscimento titoli di studio stranieri

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (D.P.R. n. 189 del 30.7.2009)

E’ stato pubblicato nelle G.U. n. 300 del 28.12.2009 il Regolamento che dispiega le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da studenti rispettivamente:

a) presso istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;

b) presso istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

 

Il Regolamento trova i riferimenti normativi nella legge 148/2002 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio, fatta a Lisbona l’11aprile 1997. In particolare l’art. 2 della citata legge stabilisce che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

L’art. 5, invece, prevede che il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Il recente Regolamento disciplina le procedure di cui al citato art. 5 della legge 148/2002.

 

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

Ai fini dell’ammissione a pubblici concorsi degli studenti in possesso di titoli di studio conseguiti presso paesi stranieri si applica la stessa procedura prevista, dall’art. 38 c. 3 del D.L.vo 165/2001, per gli studenti dei paesi comunitari. Gli interessati devono inviare la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:

a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero del Miur

Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su

richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

 

Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

4) documentazione comprovante la finalità per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

 

b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

1) titolo di studio tradotto;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) documentazione comprovante la finalità per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

 

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

La procedura per la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, previa acquisizione del parere del Miur.

 

In materia di:

- valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali,

- valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri,

 

la competenza appartiene allo stesso Ministero degli affari esteri che ha facoltà di richiedere il parere del Miur relativamente all'idoneità del titolo di studio.

 

R.Manzoni