RSU decadute: validità del contratto integrativo di istituto
Con la nota prot. n. AOODGPER. 161 dell’11 gennaio 2010 il Miur invia agli Uffici Scolastici Regionali il chiarimento dell’ARAN sulla compatibilità delle norme introdotte dal D.L.vo n. 150/2009 con la linea interpretativa assunta dallo stesso ARAN circa l’ultrattività dei contratti integrativi d’istituto dell’anno precedente, con i limiti, economici e non, ivi individuati.
Con la nota prot. n. AOODGPER. 161 dell’11 gennaio 2010 il Miur invia agli Uffici Scolastici Regionali il chiarimento dell’ARAN sulla compatibilità delle norme introdotte dal D.L.vo n. 150/2009 con la linea interpretativa assunta dallo stesso ARAN circa l’ultrattività dei contratti integrativi d’istituto dell’anno precedente, con i limiti, economici e non, ivi individuati.
L’ARAN ritiene che il decreto in parola non modifichi la linea generale secondo la quale i contratti restano in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi ovvero di atti idonei a sostituirli.
È, quindi, da considerarsi una previsione una tantum quella prevista dall’art. 65 comma 2 del citato D.L.vo n. 150/2009 che dispone che, in caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.