Formazione iniziale degli insegnanti: parere della Camera
Il 26 maggio scorso la VII commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti con numerose condizioni e osservazioni.
Il 26 maggio scorso la VII commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti con numerose condizioni e osservazioni.
Tra le condizioni poste, segnaliamo:
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indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
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far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;
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si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;
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si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;
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in merito alla formazione del docente di scuola primaria, occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;
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nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola - lavoro;
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valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;
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esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
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specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti.