Permessi legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno
In risposta a numerosi quesiti concernenti la portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92, nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato, l’INPS, con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, ha chiarito che può usufruire di tali permessi il lavoratore che debba accompagnare ad una visita medica un parente o affine disabile grave ricoverato presso una struttura, nel caso in cui la visita avvenga al di fuori della struttura stessa.
In risposta a numerosi quesiti concernenti la portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92, nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato, l’INPS, con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, ha chiarito che può usufruire di tali permessi il lavoratore che debba accompagnare ad una visita medica un parente o affine disabile grave ricoverato presso una struttura, nel caso in cui la visita avvenga al di fuori della struttura stessa.
La fruizione di tali permessi però è vincolata alla presentazione preventiva della domanda e alla produzione successiva della documentazione, sottoscritta dalla struttura di ricovero, che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.