Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2010/2011
Con circolare 23 luglio 2010 n. 59 il Miur impartisce indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'a.s. 2010/11. Ricordiamo che è prorogato al 31 agosto il termine per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato.
Con circolare 23 luglio 2010 n. 59 il Miur impartisce istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2010/2011. Ricordiamo che l’art. 1, comma 4 bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 ha prorogato al 31 agosto il termine per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato.
Il decreto interministeriale n. 55/2010, relativo agli organici dell’a.s. 2010/11, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008 per l’a.s. 2010/11 fossero effettuate in parte in organico di diritto (circa 22.000 unità) e in parte in organico di fatto (3.500 posti); ciò al fine di interpretare meglio le esigenze del territorio e dare migliore stabilità al personale interessato, anche a tutela della continuità didattica.
Una volta ricevute le risorse di organico, le istituzione scolastiche articoleranno il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi anche sulla base delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica. I dirigenti scolastici, prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate; la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 28 luglio per il primo ciclo e 2 agosto p.v. per il secondo ciclo sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo, all’interno della stessa istituzione scolastica.
Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi che producano scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).
Gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche comunicheranno, entro e non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e al competente Ufficio del Miur le variazioni in aumento del numero delle classi. Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
La circolare conclude analizzando gli aspetti e profili caratterizzanti i singoli settori scolastici, distinguendo tra i vari ordini di scuola.