Agevolazioni fiscali in favore dei disabili

I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010.

 

I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, con la quale precisa, inoltre, che non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.

Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

In merito, infine, alla certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora il medico di base attesti che un,soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste. Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento.