Approvata in Senato la riforma della Legge 104/92

Il Senato della Repubblica, il 3 marzo 2010, ha approvato il Disegno di legge n° 1167-B su “Lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Il Senato della Repubblica, il 3 marzo 2010, ha approvato il Disegno di legge n° 1167-B su “Lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Il nuovo testo, all'articolo 24, disciplina definitivamente le norme di riforma della legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

 

Le novità:

  • I tre giorni di permesso si riconoscono anche ai parenti entro il terzo grado solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona malata abbiano più di 65 anni, oppure siano anch’essi affetti da handicap, oppure siano  deceduti.

  • I tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono usufruirne alternativamente.

  • Qualunque soggetto che gode dei benefici della norma può scegliere di essere trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

  • I benefici della legge 104 possono essere revocati in caso di mancanza dei "requisiti" accertata dal datore di lavoro o dall'INPS.

  • Non sussiste più il vincolo della convivenza e dell’assistenza continuativa ed esclusiva relativamente ai genitori che assistono un figlio maggiorenne.

  • La concessione dei tre giorni di permesso mensili da parte dei parenti non è più vincolata alla convivenza.

Entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei lavoratori che godono dei diritti della Legge 104/92, specificando per chi godono dei permessi, il grado di parentela, il comune di residenza. Inoltre dovranno comunicare il numero complessivo di giorni e di ore fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica realizzerà a tale proposito una banca dati che raccoglierà, per un tempo massimo di 24 mesi, tutte le suddette informazioni.