Conferimento incarichi nei PON: chiarimenti del Miur
Con Avviso Prot. n. AOODGAI/2449 del 15 marzo 2010, il Miur chiarisce che i criteri di selezione degli esperti sono definiti dal Consiglio di Istituto e sono collegati alle scelte delle singole scuole in rapporto agli specifici obiettivi dei progetti autorizzati nell’ambito della sfera di autonomia accordata alla vigente normativa.
In risposta ad una serie di quesiti concernenti le corrette procedure in ordine ai criteri ed alle modalità per il conferimento di incarichi nei PON, istituiti ed organizzati presso le Istituzioni scolastiche che hanno ottenuto l’autorizzazione all’attuazione di progetti finanziati con i fondi Strutturali Europei, il Miur, con Avviso Prot. n.: AOODGAI/2449 del 15 marzo 2010, chiarisce che i criteri di selezione degli esperti sono definiti dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei docenti e sono collegati alle scelte delle singole scuole in rapporto agli specifici obiettivi dei progetti autorizzati nell’ambito della sfera di autonomia accordata alla vigente normativa, fermi restando comunque la conformità ai principi generali della libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità.
Periodicamente, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, sono comunque effettuate verifiche in loco che consentano di accertare la correttezza dell’operato delle singole scuole, a seguito delle quali le eventuali irregolarità riscontrate prevedono il recupero delle risorse eventualmente già erogate. Sussiste, pertanto, una notevole responsabilità in capo agli Organi delle scuole riguardo alla corretta gestione delle risorse, che viene sanzionata definitivamente con la sospensione dei finanziamenti e la dichiarazione di inammissibilità della spesa.
È comunque sempre possibile, avverso i giudizi della commissione esaminatrice e, quindi, l’approvazione di graduatorie per la scelta di esperti o di altri incarichi conferiti nell’ambito dei PON, avvalersi degli stessi strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico a tutela dei propri interessi.
Non è ammesso il ricorso gerarchico, in quanto il giudizio della commissione è deliberazione di un organo collegiale e inoltre i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche divengono definitivi il quindicesimo giorno della loro pubblicazione nell’albo della scuola e chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro lo stesso termine all’organo che ha adottato l’atto.
Il ricorso, pertanto, che si può proporre è quello giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici.
Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili. Il termine per impugnare è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, e di conseguenza riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.