Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi
Con la Circolare 36 del 9 marzo 2010 l’INPS fornisce le istruzioni procedurali per l’applicazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 (L.n.191/09) che ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura.
Con la Circolare 36 del 9 marzo 2010 l’INPS fornisce le istruzioni procedurali per l’applicazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 (L.n.191/09) che ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura.
I destinatari, ricordiamo, sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72% nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
L’erogazione dell’indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
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monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
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dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
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accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
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assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
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accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (Allegato N.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le suddette condizioni.
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.