No a limiti al numero dei posti di sostegno: sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la decisione n. 80 del 22 febbraio 2010, pubblicata in data 26 febbraio, ha stabilito che l’art.2 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) ed esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga nel momento in cui si sia in presenza di studenti con disabilità grave (comma 414), è illegittimo.

La Corte Costituzionale, con la decisione n. 80 del 22 febbraio 2010, pubblicata in data 26 febbraio, ha stabilito che l’art.2 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) ed esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga nel momento in cui si sia in presenza di studenti con disabilità grave (comma 414), è illegittimo.

I disabili – leggiamo nella sentenza - non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.

Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.

E continua: “Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata”.