Valutazione: indicazioni operative per l'a.s. 2010/11

Facendo seguito a numerosi quesiti pervenuti, con nota 9 novembre 2010 prot. n. 3320 il Miur fornisce indicazioni operative in merito allo svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno scolastico.

 

Facendo seguito a numerosi quesiti pervenuti, con nota 9 novembre 2010 prot. n. 3320 il Miur fornisce indicazioni operative in merito allo svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno scolastico.

Gli scrutini relativi alle classi terminali si svolgeranno secondo le consuete modalità nel rispetto nelle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni. Analogamente, si svolgeranno con le consuete modalità gli scrutini relativi alle classi seconda, terza e quarta dei percorsi liceali di ordinamento o sperimentali. Per quanto riguarda le classi seconda, terza e quarta degli istituti tecnici, coinvolte nell'attuazione delle disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo delle lezioni, l'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Non sussistono dunque ragioni che possano giustificare la modificazione degli attuali ordinamenti in materia di valutazione. Le istituzioni scolastiche che abbiano ritenuto di discostarsi da essi sono pertanto invitate a riconsiderare il loro orientamento. Le istituzioni scolastiche che motivatamente ritengano di non poter modificare, per l'anno scolastico in corso, le decisioni già assunte in sede di programmazione dell'attività didattica, garantiranno comunque l'effettuazione di verifiche coerenti con le prove previste dagli ordinamenti o dai decreti di autorizzazione delle sperimentazioni.

Per quanto concerne la valutazione degli alunni frequentanti le prime classi dei percorsi del nuovo ordinamento, nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, ove sia possibile ricondurre, sotto il profilo sostanziale, gli insegnamenti ivi previsti agli insegnamenti impartiti nei corrispondenti previgenti curricoli delle istituzioni scolastiche, queste ultime si atterranno, per l'individuazione delle prove relative agli insegnamenti da valutare negli scrutini periodici, alle indicazioni riportate nei decreti istitutivi dei percorsi ordinamentali (o, se del caso, sperimentali) del previgente ordinamento. Gli insegnamenti a più prove hanno un voto distinto per lo scritto e per l'orale. Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero (per esempio, agli indirizzi "Brocca").

Nei casi in cui gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non appaiano immediatamente riconducili a quelli attivati nei percorsi del previgente ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a una o più prove, sulla base di una conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali, delle Linee guida relative agli Istituti tecnici e a quelli professionali, nonché dei risultati di apprendimento relativi ai singoli percorsi. È comunque opportuno che, in apposite conferenze di servizio convocate dai competenti direttori degli Uffici scolastici regionali, i dirigenti scolastici esaminino le problematiche emergenti e formulino convergenti proposte di soluzione da sottoporre ai collegi dei docenti.

Nella terza prova scritta possono essere coinvolte discipline che non prevedono la valutazione dello scritto. Nelle classi sperimentali la seconda prova scritta può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano degli studi non preveda la prova scritta. Relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche sono tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e finale: tali tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Negli insegnamenti comprendenti più discipline, anche in sede di scrutinio periodico il voto dev'essere attribuito per l'insegnamento e non per ogni singola disciplina.

Eventuali ulteriori quesiti potranno essere rivolti alla Direzione generale per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica.