Attività didattiche nei luoghi di cura: validità ai fini del tempo scuola
Con nota 27 ottobre 2010 prot. n. 7736 il Miur chiarisce che i periodi in cui gli alunni, per causa di malattia, permangono in luoghi di cura nei quali seguono attività didattiche rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
In base all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. A questo proposito sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. Con nota 27 ottobre 2010 prot. n. 7736 il Miur chiarisce che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.