Mobilità personale ATA: assegnazione sede provvisoria e supplenze correlate

Il Miur, con nota 15 ottobre 2010 prot. n. 9250, fornisce le indicazioni operative finalizzate all’assegnazione della sede provvisoria nonché alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi alla mobilità professionale del personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008).

 

Il Miur, con nota 15 ottobre 2010 prot. n. 9250, fornisce le indicazioni operative finalizzate all’assegnazione della sede provvisoria nonché alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi alla mobilità professionale del personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008).

A seguito della non prevedibile conclusione della sospensiva 6593 disposta dal T.A.R. Lazio il 9 luglio, si manifesta con maggiore rilevanza l’esigenza di ricondurre la materia ad uniformità di trattamento, al fine di salvaguardare prioritariamente le condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche nonché gli interessi legittimi del personale.

Per tali ragioni è opportuno concordare, a livello regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le sequenze operative e le modalità di assegnazione del personale alle sedi. In ogni caso vanno messe in atto le soluzioni per garantire, ove possibile, la continuità del servizio.

 

Personale che nel 2010/2011 sta già svolgendo le funzioni nel profilo superiore

Al personale che, in atto, sta svolgendo con rapporto di durata annuale, le funzioni della qualifica superiore, per effetto dell’articolo 59 ccnl ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11bis del ccni 15 luglio 2010, è assegnata, come sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio. Lo stesso personale è, invece, tenuto a raggiungere la sede provvisoria qualora la provincia di attuale servizio non coincida con quella richiesta per la mobilità professionale. A sua volta, il supplente del beneficiario della mobilità permane nella sede e nel rapporto di lavoro già instaurato, a meno che il temine finale del contratto di lavoro non sia stato subordinato al conferimento della nomina in favore dell’avente diritto (art. 40, c. 9, L. 449/97). In tale ultimo caso si procede alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, secondo le modalità espressamente previste dal Regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze.

 

Personale che, in prima nomina, viene inviato nella nuova sede di servizio

Il personale beneficiario della mobilità lascia la sede di titolarità del profilo inferiore ed assume effettivo servizio, nella qualifica superiore, presso l’istituzione scolastica assegnata come sede provvisoria della nuova qualifica.

Per la mobilità dall’area B all’area D devono essere rese disponibili per la scelta dei beneficiari, prioritariamente, le sedi prive di personale a qualsiasi titolo in servizio nel profilo di dsga. Per la eventuale colmatura del contingente necessario, si fa indistintamente ricorso, ma sempre entro il citato limite numerico, a tutte le sedi assegnate per effetto dell’articolo 11bis, commi 1, 2 e 3. Da tale ultima disponibilità sono ovviamente da escludere quelle occupate dal personale che risulti già assegnato per effetto del richiamato articolo 11bis e che risulti, contestualmente, beneficiario della mobilità professionale.

Per l’assistente amministrativo di ruolo, che deve lasciare il posto di dsga per l’arrivo del transitato per mobilità, appare necessaria l’adozione dei provvedimenti che possano consentire la prosecuzione del servizio in qualità di DSGA con precedenza assoluta in altra sede ancorché disponibile successivamente alle assegnazioni di sede in argomento. Nell’ipotesi, invece, di rientro dell’assistente amministrativo nella propria sede di titolarità, per il supplente nominato in sua vece viene ricercata ogni possibile forma di precedenza, affinché sia ricostituito il rapporto di lavoro, seppur in altra sede.

Per la mobilità dall’area A all’area B, il collaboratore scolastico nominato su posti di assistente tecnico e di assistente amministrativo viene sostituito nella scuola di precedente titolarità secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il supplente che subisce le conseguenze dell’arrivo del beneficiario della mobilità, valgono le considerazioni innanzi formulate a seguito del contratto stipulato, o meno, ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della legge 449/97. Al personale beneficiario della legge 104/92 è riconosciuta la priorità nella scelta della sede a condizione che si trovi utilmente collocato nella graduatoria definitiva.

Per il passaggio nel profilo professionale di assistente tecnico, la priorità è accordata solo se lo consente la disponibilità dei posti nell’area di riferimento.