Mobilità personale ATA: modalità assegnazione sede provvisoria
Con nota 22 ottobre 2010 prot. n. 16900 il Miur, facendo seguito alle precedenti disposizioni, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito all'assegnazione della sede provvisoria al personale ATA avente titolo alla mobilità professionale.
Con nota 22 ottobre 2010 prot. n. 16900 il Miur fornisce ulteriori indicazioni operative in merito all’assegnazione della sede provvisoria al personale ATA avente titolo alla mobilità professionale.
Dopo aver proceduto alla pubblicazione delle graduatorie, e dopo aver accertato la corrispondenza tra i requisiti dichiarati dagli interessati all’atto delle presentazioni delle istanze e quelli realmente posseduti, i dirigenti assegneranno le sedi provvisorie agli aventi titolo alla mobilità professionale secondo le seguenti modalità:
Conferma sede di servizio
Coloro che stiano svolgendo incarichi di durata annuale nell’area e nella qualifica per la quale conseguono la mobilità professionale, dovranno essere confermati nella sede di attuale servizio. Per i passaggi dall’area A all’area B è necessario che gli interessati stiano attualmente ricoprendo posti vacanti in organico di diritto; per i passaggi all’area D sarà sufficiente che gli interessati siano destinatari di un contratto fino al 31/08/11.
Attribuzione dei posti accantonati
I posti accantonati, e attualmente ricoperti da personale in attesa dell’individuazione dell’avente titolo, saranno assegnati in ordine di graduatoria secondo quanto indicato dalla nota 25 agosto 2010, prot. 7701.
Attribuzione di posti non accantonati
Qualora non sia stato accantonato un numero di posti sufficiente per assegnare la sede provvisoria a tutti i destinatari della mobilità professionale – ovvero, per gli assistenti tecnici, qualora i posti accantonati non corrispondano alle aree professionali cui hanno accesso i destinatari della mobilità – verranno assegnati come sede provvisoria i posti già attribuiti con contratto a tempo determinato fino al 31/08 ad altro personale, destinatario per l’a.s. 2010/11 di supplenza annuale o, per quanto riguarda l’area D, delle procedure previste dall’art. 11 bis CCNI 15 luglio 2010, a partire dall’ultimo nominato su posto vacante e disponibile.
Con apposita successiva nota si daranno indicazioni in merito alle misure da attivare al fine di salvaguardare la posizione di coloro che, dall’applicazione delle suddette indicazioni, vedrebbero concluso anzitempo il proprio rapporto di lavoro.
Qualora non sia possibile completare l’intero contingente delle nomine previste per i passaggi dall’area A all’area B, i dirigenti procederanno autonomamente a compensare le nomine mancanti dall’uno all’altro profilo dell’area B; nel caso in cui permanga l’impossibilità di cui sopra anche dopo la fase di compensazione provinciale – ovvero qualora l’impossibilità riguardi i passaggi dall’area B all’area D – il numero di nomine non effettuate andrà comunicato immediatamente all’Ufficio VI del Miur – Personale della scuola, in modo che si possa procedere alla prevista redistribuzione interprovinciale.
Il personale destinatario della mobilità professionale che sia attualmente in servizio nell’area e nel profilo di destinazione, ma in provincia diversa, dovrà raggiungere la provincia di destinazione entro cinque giorni dalla stipula del contratto.