Assunzioni a tempo indeterminato personale scolastico: chiarimenti

A seguito di numerosi quesiti pervenuti, con nota 24 agosto 2011 prot. n. 6705 il Miur fornisce alcune precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2010/11 e 2011/12.

Rinuncia all’assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011

Graduatorie concorsi: la rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.

Graduatorie ad esaurimento: ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle GAE compilate per l’a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12.

 

Posti da utilizzare

Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all’a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.

Scuola primaria: le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Non si procede alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a livello provinciale.

 

Art. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’a.s. 2011/12 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Tale disposizione si applica anche ai docenti nominati utilizzando le GAE vigenti nell’a.s. 2010/11, in quanto anche nei confronti di tali docenti la nomina ha decorrenza dall’a.s. 2011/12, con possibilità di retrodatazione dall’a.s. 2010/11.

Leggi la nota 24 agosto 2011 prot. n. 6705.