Immissioni in ruolo personale scolastico a.s. 2011/12
Il Miur ha emanato la CM 10 agosto 2011 n. 73, con la quale ha reso noti i contingenti, con relative ripartizioni e istruzioni operative, per le assunzioni nei ruoli del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2011/2012.
Con nota 11 agosto 2011 prot. n. 6643 è stato altresì trasmesso il DM 10 agosto 2011 n. 74, che autorizza le assunzioni in ruolo nei seguenti contingenti:
-
30.300 unità per il personale docente ed educativo,
-
36.000 unità di personale A.T.A..
Il contingente di 30.300 posti riservato alle assunzioni per il personale docente ed educativo comprende:
-
10.000 posti per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno;
-
20.300 posti relativi all’anno scolastico 2011/2012.
Le assunzioni in ruolo relative ai due contingenti vanno ripartite rispettivamente:
-
per la quota dei 10.000 posti con decorrenza giuridica all’a.s. 2010/2011, per ogni posto e/o classe di concorso il 50% va destinato alle graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 ed il restante 50 % alle graduatorie ad esaurimento relative all’anno scolastico 2010/2011;
-
per la quota dei 20.300 post per l’a.s. 2011/2012 , per ogni posto e/o classe di concorso il 50% va destinato alle graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 ed il restante 50 % alle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014
In caso di esaurimento delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami del 1999, i posti non utilizzati andranno assegnati alle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi.
La confluenza di unità di personale assegnate per l'anno scolastico 2010/2011, alla dotazione relativa all'anno scolastico 2011/2012, potrà avvenire esclusivamente nei casi di assoluta mancanza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di competenza dell'anno scolastico 2010/2011.
In allegato alla suddetta circolare sono indicate le tabelle predisposte dal Miur che riportano il numero delle assunzioni per ciascuna provincia e per i vari ordini di scuola e categoria di personale.
Le nomine in ruolo disposte entro il 31 agosto 2011, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2011. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2011/2012 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.
È possibile accettare o rinunciare, nel corso del medesimo anno scolastico, una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno per accettare,nella stessa provincia, una successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto per quanti siano vincolati su immissioni in ruolo su posti di sostegno in quanto specializzati in base al DM 21/2005.
Gli aspiranti che accettano una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia possono, nello stesso anno scolastico, accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.
L’accettazione di una proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria comporta la cancellazione dal posto comune.
Entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere acquisita dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù del quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria.
Gli aspiranti che accettano il ruolo per un posto relativo al contingente per l'anno scolastico 2010/2011, non possono conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l'anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia. Gli aspiranti, invece, che rinunciano al ruolo per un posto dal contingente relativo all’a.s. 2010/2011, possono accettare una nomina in ruolo per il medesimo posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l'anno scolastico 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia.
Scelta della sede di servizio
I destinatari delle immissioni in ruolo vengono assegnati ad una sede di servizio provvisoria scelta tra le disponibilità residuate al termine della mobilità del personale di ruolo. Tale operazione, nell’ordine delle varie fasi di utilizzazioni e sistemazioni del personale docente già di ruolo, si colloca dopo le assegnazioni provvisorie del personale titolare in provincia diversa.
La sede definitiva si conseguirà per il prossimo anno scolastico attraverso la partecipazione alle operazioni di trasferimento nei termini e con le modalità stabiliti da apposita ordinanza ministeriale e contrattazione con le organizzazioni sindacali. La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21 e dall’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.
Si ricorda che in base al decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-201, i docenti immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2011 non potranno spostarsi di provincia per i primi cinque anni. Non è consentita neanche l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in provincia diversa.
È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.
Personale ATA
La tabella B annessa al decreto contiene il contingente e la ripartizione delle assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2011/2012 per il personale ATA. Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2012/2013.
Le assunzioni degli assistenti tecnici, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria unica del concorso per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli.
È possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.
Assunzioni DSGA
Le assunzioni dei direttori dei servizi di segreteria avvengono con le seguenti modalità:
-
30% dei posti sono riservati agli aspiranti inclusi nel concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99,
-
il 35% dei posti andrà assegnato ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992;
-
il 35% dei posti spetta agli aspiranti inclusi nella graduatoria del concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.
Proponiamo ai lettori una fac-simile di delega al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per l’accettazione della proposta di immissione in ruolo.