Cessazione dirigenti scolastici: chiarimenti

Con nota 18 febbraio 2011 prot. n. 1445 il Miur fornisce precisazioni in merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, con riferimento all'applicabilità dell’art. 59 co. 9 della Legge n. 449/97, che consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

 

Con nota 18 febbraio 2011 prot. n. 1445 il Miur fornisce precisazioni in merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici.

L’art. 12 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni; la circolare n. 100/2010 ha chiarito, su indicazione dell’Inpdap, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della Legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre: tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell’anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1 settembre.

Sussiste dunque per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.

Il regime ordinario è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo. In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione.

Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso, che comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre, non trova applicazione il citato articolo 59 e per la determinazione dei requisiti richiesti per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione. Quindi per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.