Esonero tasse scolastiche: limiti di reddito per l'a.s. 2011/12
Con circolare 3 febbraio 2011 n. 9 il Miur comunica i limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2011/2012, rivalutati in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Con circolare 3 febbraio 2011 n. 9 il Miur comunica che in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato per il 2011, che, come comunicato dal MEF in data 14 gennaio 2011, è pari all’1,5 per cento, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche sono rivalutati, per l'anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone |
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009 |
rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore |
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010 |
1 |
4.945,00 |
75,00 |
5.020,00 |
2 |
8.203,00 |
124,00 |
8.327,00 |
3 |
10.544,00 |
159,00, |
10.703,00 |
4 |
12.593,00 |
189,00 |
12.782,00 |
5 |
14.640,00 |
220,00 |
14.860,00 |
6 |
16.593,00 |
249,00 |
16.842,00 |
7 e oltre |
18.540,00 |
279,00 |
18.819,00 |
Resta confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, dev'essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.