PRECISAZIONE EDITORIALE URGENTE su testi consultabili durante prove scritte concorso pubblico 145 dirigenti tecnici

Sono giunte in Redazione talune segnalazioni da parte di acquirenti del Codice Scuola 2010 edito da Tecnodid s.r.l. circa una decisione che sarebbe stata presa dalla Commissione di concorso, che avrebbe stabilito il divieto di consultare il Codice Scuola durante le prove scritte del concorso, il cui svolgimento è previsto a partire al prossimo 28 febbraio 2011.

 

Sono giunte in Redazione talune segnalazioni da parte di acquirenti del Codice Scuola 2010 edito da Tecnodid s.r.l. circa una decisione che sarebbe stata presa dalla Commissione di concorso, che avrebbe stabilito il divieto di consultare il Codice Scuola durante le prove scritte del concorso, il cui svolgimento è previsto a partire al prossimo 28 febbraio 2011.

Va premesso che questa Casa Editrice non ha sino ad oggi appreso alcuna conoscenza di motivate comunicazioni rese pubblicamente note dalla predetta Commissione e, quindi, non è in condizione né di confermare, né di smentire la notizia.

Nello spirito di massima correttezza e trasparenza che da sempre caratterizza il rapporto con i nostri lettori ed anche a tutela della Editrice medesima, comunque, si rende necessario precisare quanto segue.

Secondo una disposizione generale valida per tutti i concorsi pubblici, dettata dall’art. 13, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O) “I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari”.

Secondo la disposizione speciale inclusa nel bando di concorso (lex specialis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008 (art. 6) “nel corso delle prove scritte i candidati possono consultare esclusivamente codici e testi di legge non commentati”.

È materialmente constatabile che il “Codice Scuola 2010” edito da Tecnodid - contenente atti a contenuto normativo primario e secondario e talune norme “interne” di indirizzo, non commentati o annotati con giurisprudenza o concetti o elaborazioni dottrinarie e/o giurisprudenziali di qualunque genere - è in astratto conforme alle disposizioni.

Né la dizione “codice” - oggi tra l’altro indifferenziatamente adoperata per numerose singole e specifiche leggi (es. codice dell’amministrazione digitale, codice dei contratti pubblici, codice in materia di protezione dei dati personali, codice della pari opportunità tra uomo e donna, codice del processo amministrativo, codice del consumo, ecc..) - di per sé ha un significato univoco prescritto in generale dalla legge oppure permette di identificare particolari caratteristiche delle pubblicazioni contenenti raccolte di norme oppure si riferisce in via esclusiva alle sei “codificazioni” tradizionali (civile, penale, di procedura penale, di procedura civile, della navigazione, penale militare).

Ciò detto, è da tenere presente che la Commissione esaminatrice di concorso, nell’esercizio dei propri poteri e della discrezionalità tecnico-amministrativa ad essa intestata per legge, è pienamente legittimata ad assumere, nella propria responsabilità e nelle forme consentite, provvedimenti concernenti l’osservanza delle disposizioni e relativi a qualsiasi pubblicazione o testo, edito da qualsiasi Casa Editrice, che sia recato dai concorrenti che prendono parte alle prove di concorso.

Detti provvedimenti peraltro, quando siano adottati in maniera trasparente (previamente resi noti a tutti i concorrenti od anche ufficializzati ed eseguiti soltanto in sede di svolgimento delle prove e nel rispetto delle regole della par condicio), sono eventualmente sindacabili per i loro contenuti o le loro modalità di esercizio soltanto nella sede giurisdizionale e soltanto se lesivi di interessi legittimi ed affetti da manifesta irragionevolezza od altro rilevabile vizio di legittimità.