Formazione iniziale insegnanti: pubblicato il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Miur 10 settembre 2010, n. 249, che definisce requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 23) il decreto Miur 10 settembre 2010, n. 249, che definisce requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I percorsi formativi sono così articolati:

  • per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria: un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
  • per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado: un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.

Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi:

  • l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue";
  • l'acquisizione di competenze digitali che attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, nonché degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali;
  • l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Il Miur definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi formativi. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi.

Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

  • insegnamenti di scienze dell'educazione;
  • un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un docente tutor, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.
  • insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
  • laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.