Permessi per assistenza portatori di handicap: chiarimenti

Alcune precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992, alla luce delle nuove norme introdotte dal Collegato Lavoro.

L'interpello 17 giugno 2011 n. 21, in merito alla legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese, distingue in via preliminare le differenti finalità dei su indicati istituti; in particolare:

  • le ferie costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito al lavoratore per recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
  • le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 2010) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni; lo spirito quello di garantire al disabile un' adeguata assistenza morale e materiale.

I permessi e le ferie costituiscono dunque due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”; pertanto la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi e non appare possibile un proporzionamento degli stessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

 

L'interpello 17 giugno 2011 n. 24 concerne la corretta interpretazione della figura del referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, in particolare la legittimità della fruizione dei permessi a mesi alterni da parte di più aventi diritto, alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro (art. 24, comma 1 lett. a, L. n. 183/2010).

Al riguardo, il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Pertanto il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave, con esclusione, quindi, di eventuali altri soggetti.

Laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali, in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare (ad esempio nel caso dei genitori).