Personale docente ed amministrativo in servizio all’estero: applicazione L. n. 10/2011
Le innovazioni introdotte prevedono il contenimento dei costi dei trasferimenti connessi alla frammentazione dei periodi di permanenza all’estero, e l’uniformità della durata del mandato di nove anni con quello delle Scuole Europee.
La circolare 17 maggio 2011 n. 1 del Ministero degli Affari Esteri illustra le innovazioni apportate dall’art. 2 comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione con modifiche del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, in materia di personale docente ed amministrativo in servizio all’estero, esaminate congiuntamente con il MIUR.
Servizio all’estero
a) Personale in servizio all’estero
La durata del servizio all’estero non può essere superiore ai 9 anni scolastici. La norma abolisce pertanto i tre mandati quinquennali intervallati da almeno tre anni di servizio in Italia, come previsto dall’art. 116 comma 1 del CCNL/2007.
Pertanto coloro che alla scadenza del mandato non abbiano raggiunto i nove anni di permanenza in servizio all’estero hanno diritto a beneficiare della proroga fino al completamento del predetto periodo.
b) Personale da destinare all’estero
A decorrere dall’a. s. 2011/2012, la nomina del personale che non abbia mai prestato servizio all’estero e sia collocato in graduatoria in posizione utile è stabilita in nove anni scolastici consecutivi, non rinnovabili. Il personale restituito ai ruoli metropolitani dopo un primo mandato, se collocato in graduatoria e in posizione utile, potrà completare, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, il periodo fino al raggiungimento dei nove anni.
Trasferimenti estero per estero
A partire dall’entrata in vigore della nuova normativa l’Amministrazione sospende le procedure dei trasferimenti a domanda estero per estero per gli anni 2011/2012 e 2012/2013: e ciò garantendo comunque i trasferimenti tra Scuole Europee, i trasferimenti d’ufficio e quelli a domanda da sedi particolarmente disagiate.
Il personale docente ed ATA in servizio alla data dell’entrata in vigore della legge, il quale non possa ottenere la proroga sulla stessa sede fino al raggiungimento dei nove anni scolastici, è ricollocato in altra sede disponibile, secondo i criteri stabiliti dal CCNIE sulla mobilità.
Proroga di validità delle graduatorie
Le attuali graduatorie mantengono la loro validità fino alla data del 31 agosto 2012. Tali graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti vacanti relativi all’anno scolastico 2012/2013. Le nuove graduatorie, aggiornate a seguito di una nuova prova, avranno validità a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014.