Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
Con circolare 4 marzo 2011 n. 20 il Miur fornisce indicazioni per una corretta applicazione della disposizione sulla validità dell’anno scolastico (art. 14, co. 7, DPR n. 122/2009), in base alla quale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Con circolare 4 marzo 2011 n. 20 il Miur fornisce alcune indicazioni per una corretta applicazione della normativa sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di I grado, dall’anno scolastico in corso trova applicazione anche per la secondaria di II grado, e prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Monte ore annuale
Le istituzioni scolastiche definiscono preliminarmente il monte ore per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. Devono essere considerate come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.
Deroghe
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.