Accertamento convocabilità docenti dalle graduatorie d'istituto

In relazione all'imminente conclusione delle attività di produzione delle graduatorie definitive di II e III fascia, con una newsletter dell'11 novembre il Miur ricorda alle scuole le verifiche da attivare per accertare la convocabilità del personale docente iscritto nelle graduatorie d'istituto di tutte le fasce.

 

La procedura di visione delle graduatorie di circolo e di istituto è finalizzata a dare alle scuole la possibilità di interpellare i soli aspiranti che siano in condizione, secondo le specifiche disposizioni regolamentari (D.M. 13 giugno 2007, n.131), di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento d'orario, la tipologia di supplenza offerta.

Condizione essenziale per il buon funzionamento della procedura è l'immediata comunicazione al Sistema Informativo della stipula del contratto e della presa di servizio del supplente così come dei nominativi degli aspiranti che siano incorsi nei comportamenti sanzionabili.

Questi, in sintesi, i principali criteri che presiedono all'accertamento così come le situazioni per l'attribuzione delle sanzioni conseguenti alle rinunce:

A. L'aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.

B. L'aspirante che sia già titolare di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche con orario completo ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo non deve essere interpellato.

C. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli indicati nel punto B ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre.

D. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.

E. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l'offerta della scuola riguardi l'ipotesi di cui al punto C sia se ricada nell'ipotesi di cui al punto D.

F. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra "sino alla nomina dell'avente titolo" su posto di sostegno.

G. È sempre consentito lasciare una supplenza "in attesa dell'avente titolo" per accettarne altra attribuita a titolo definitivo.

H. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra con- ferita in base alle graduatorie ad esaurimento.

I. La rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell'offerta di supplenza.

In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l'interessato, quest'ultimo non deve essere interpellato in quanto l'accettazione comporterebbe l'abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l'anno scolastico.