Docenti inidonei: assegnazione sedi
Indicazioni operative in merito all’assegnazione della sede provvisoria per l’inquadramento nei ruoli ATA (profili professionali di assistente tecnico e di assistente amministrativo) del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute.
Con nota 29 marzo 2012 prot. n. 2359 si disciplina l’assegnazione della sede provvisoria per il corrente anno scolastico, previa sottoscrizione di apposito contratto, al fine della partecipazione alle operazioni di mobilità, allo scopo della attribuzione della sede di titolarità, a decorrere dal 1° settembre 2012.
La sede provvisoria viene assegnata mediante attribuzione del codice provinciale di titolarità (a cura degli Ambiti territoriali) e la contestuale assegnazione della istituzione scolastica, limitatamente alla parte residuale del corrente anno scolastico. Il Dirigente scolastico dispone la registrazione a SIDI della operazione di immissione nel ruolo ATA, attraverso la funzione "Assunzioni (gestione corrente) => Gestione Assunzioni a Tempo Indeterminato => Acquisire Immissione in ruolo".
La causale di immissione in ruolo da selezionare è: "Legge n. 111 del 15/07/2011 art. 19 comma 12".
Alla suddetta nota è allegato il modello di contratto che, previo atto di individuazione del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, deve essere sottoscritto dall’interessato e dal dirigente scolastico della sede provvisoria di assegnazione.
La sede di titolarità è assegnata con la partecipazione dell’interessato, a domanda o d’ufficio, alla mobilità del personale ATA.
Le indicazioni sopra riportate si riferiscono al personale che all’atto dell’entrata in vigore della legge 111/2011 si trovava già in utilizzazione in qualità di docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Per il personale che venga dichiarato inidoneo all’insegnamento successivamente all’entrata in vigore della richiamata legge si provvede all’assegnazione della sede provvisoria anche in corso d’anno ed anche in soprannumero rispetto all’organico provinciale, tenuto conto che lo stesso personale, qualora intenda chiedere l’inquadramento nei profili ATA, deve presentare la relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, formulata dal competente organo sanitario.