Graduatorie d’istituto personale ATA: chiarimenti
In risposta ai quesiti pervenuti, il Miur ha fornito alcune precisazioni in merito alla formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA di cui al D.M. n. 104/2011.
La nota 26 gennaio 2012 prot. n. 617 fornisce i seguenti chiarimenti:
- Tutte le certificazioni concernenti le sigle EIPASS, I.C.L. e PEKIT trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al citato decreto.
- Il calcolo della durata di uno o più periodi di servizio è riferito esclusivamente ad anno scolastico. Nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata; se, invece, risulta una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.
- Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
- Il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato.