Iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2012/2013
Emanata la circolare che disciplina termini e modalità per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Leggi l'approfondimento a cura della redazione.
Con circolare 29 dicembre 2011 n. 110 il Miur ha dispiegato le modalità ed i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C e D. Il termine è fissato al 20 febbraio 2012.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica in riferimento:
- alle risorse di organico della singola istituzione scolastica;
- ai piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
In caso di eccedenza di domande di iscrizione, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nell’ ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola.
Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
In riferimento al progetto “scuola in chiaro”,a partire dal 12 gennaio 2012, sarà possibile effettuare iscrizioni al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di primo grado (qualora l’iscrizione non avvenga d’ufficio) o al primo anno della scuola secondaria di secondo grado on line, attraverso il servizio attivato sul sito internet del Miur. Tale servizio sarà disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione scolastica o nuovi ingressi.
Scuola dell’infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia:
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i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età;
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i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2013.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.
L'ammissione anticipata è ammessa alle seguenti condizioni:
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disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
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disponibilità di locali e dotazioni idonei all’accoglimento di bambini di età inferiore a tre anni;
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valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.
Scuola primaria
Vanno iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012. Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. n.89/2009.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Scuola secondaria di primo grado
Vanno iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe. La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta.
Il tempo scuola sul quale si pone la scelta dei genitori degli alunni è definito in 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all’esistenza di risorse di organico.
Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.
L’iscrizione alla classe prima della scuola media negli istituti comprensivi è disposta d’ufficio nei confronti degli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, possono assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
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iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
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iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà;
Inoltre:
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i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età hanno la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
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gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.
Scuola del secondo ciclo
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 20 febbraio 2012.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. È possibile, in subordine, indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni , di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.
È da tener presente che:
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il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
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è necessario acquisire il nulla osta da parte del dirigente della scuola di destinazione ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione;
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le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
Iscrizione ai licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai percorsi del liceo musicale e coreutico possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell’anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.
Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere – anche per l’anno scolastico 2012/2013 -le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.
Alunni con disabilità
Per le iscrizioni di alunni con disabilità è necessario presentare la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale allo scopo di poter definire, da parte del personale docente di sostegno, il piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato dei crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n. 122).