Dirigenti scolastici: accordo su dimensionamento e mobilità
In data 5 giugno 2012 è stata firmata, per l’anno scolastico 2012/13, l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l’Area V, a seguito dell’applicazione al personale dirigente scolastico delle disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto legge n. 98/2011.
Con l’ipotesi di CCNI 5 giugno 2012, nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono individuati, nell’ordine, i seguenti criteri per il conferimento del nuovo incarico:
- accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
- anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
- esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
- numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.
Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome. Pertanto i dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale.
Nelle ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella regione, i dirigenti scolastici che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma, saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite prioritariamente ai dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
- preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
- vicinanza tra le due sedi;
- residenza del dirigente scolastico.