Supplenze su posti accantonati
Il Miur chiarisce che i posti di personale docente ed ATA da ricoprire con contratti di supplenza stipulati ex art. 40, in quanto destinati a nomina a tempo indeterminato retroattiva, sono da considerarsi disponibili solo per l’anno scolastico in corso, e quindi sino al termine delle attività didattiche.
A seguito di alcuni quesiti ricevuti in ordine alla necessità di fissare il termine finale dei contratti stipulati ex art. 40, attualmente in corso per la copertura dei posti di cui all’oggetto, con nota 7 giugno 2012 prot. n. 4364 il Miur comunica che i posti medesimi, in quanto destinati a nomina a tempo indeterminato retroattiva, sono da considerarsi disponibili solo per l’anno scolastico in corso e, pertanto, da ricoprirsi con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nei riguardi, per continuità, dei medesimi supplenti già in servizio sui posti stessi.