Ipotesi CCNI mobilità docenti inidonei

In considerazione della chiusura delle funzioni del Sistema informatico inerenti le procedure degli organici e della mobilità del personale docente prevista per il prossimo 20 luglio, il Miur ha trasmesso l’ipotesi di CCNI che disciplina la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

Con nota 13 luglio 2012 prot. n. 5300/2 il Miur, in considerazione della chiusura delle funzioni del Sistema informatico inerenti le procedure degli organici e della mobilità del personale docente prevista per il prossimo 20 luglio, ha trasmesso l’ipotesi di CCNI 12 aprile 2012, che disciplina la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico (ex lege 111/2011).

L’accordo va ad integrare l’art. 5 del CCNI 29 febbraio 2012 sulla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2012/13 con l’aggiunta dei commi da 5 ad 8:

 

Articolo 5 -

(…omissis…)

5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.

7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del ccni sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.

8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.