Trattenuta ex ENAM: chiarimenti
Il Miur ha risposto alle numerose richieste di cessazione della trattenuta mensile sulle retribuzioni a favore dell'ex ENAM, pervenute da parte del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria.
Pervengono al Miur numerose diffide da parte del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie, in servizio a tempo indeterminato, volte a far cessare la trattenuta mensile dello 0,80%, operata d'ufficio sulle proprie retribuzioni a favore dell'ex ENAM, in considerazione del fatto che il predetto Ente è stato soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 3-bis e 4.
Al riguardo con nota 17 maggio 2012 prot. n. 2986 il Miur fa presente che la trattenuta non può essere revocata in quanto prevista da una norma che non è stata abrogata con la legge di soppressione dell’ENAM.
Le funzioni dell’Ente abolito sono state attribuite prima all’INPDAP e successivamente, all’INPS.
Al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle funzioni assistenziali, l'INPS ha avviato un processo di "reingegnerizzazione operativa ed informatica" delle singole linee di attività, con l'obiettivo sia di colmare il vuoto lasciato dalla soppressione degli Organi periferici dell'ex ENAM, sia di ottimizzare i livelli di efficacia dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e, per rendere più facile agli iscritti l'accesso alle informazioni sulle prestazioni magistrali, ha attivato una mailing list, indirizzata alle scuole statali primarie e dell'infanzia.
Pertanto non è possibile dare corso alle diffide presentate, in quanto le trattenute operate a favore dell'ex ENAM derivano dall'applicazione di una norma tuttora vigente, così come rimangono garantite tutte le prestazioni e i servizi già erogati dall'ente soppresso.