Cessazioni personale AFAM a.a. 2012/13
Indicazioni operative relative alle cessazioni e ai trattenimenti in servizio per l'anno accademico 2012/13 del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute nel settore pensionistico. Domande entro il 30 marzo.
Con nota 16 marzo 2012 prot. n. 1888 il Miur fornisce le indicazioni operative relative alle cessazioni e ai trattenimenti in servizio per l'anno accademico 2012/13 del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, tenendo conto delle recenti modifiche normative intervenute nel settore pensionistico a seguito dell'emanazione della D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, delle disposizioni introdotte dall'art. 24.
La nuova normativa, che decorre dal 1° gennaio 2012, può essere sintetizzata in tre punti fondamentali:
- previsione di due percorsi di accesso al trattamento pensionistico, la pensione di vecchiaia, che nel nuovo sistema rappresenta la regola, e la pensione anticipata, che ne costituisce l'unica eccezione;
- estensione alla totalità dei lavoratori del metodo di calcolo contributivo pro quota a partire dal 1° gennaio 2012;
- aggancio dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita.
Tale nuova normativa, producendo effetti a partire dal 1° gennaio 2012, non incide su chi ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalle vecchie regole entro il 31 dicembre 2011.
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 30 marzo 2012; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2012.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 30 marzo 2012.
Le domande di cessazione dal servizio, nonché l'eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede dell'INPS gestione ex INPDAP.
Entro il 20 aprile 2012 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 30 aprile 2012, senza l'emissione di un provvedimento formale.
Dal 2 al 10 maggio 2012, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2012.