Mobilità personale ATA: contratti a tempo indeterminato a.s. 2011/12
Indicazioni operative in merito alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il conferimento della mobilità professionale del personale ATA, alla luce delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2011/12 disposte dal dm n. 17/2012.
Con nota 9 marzo 2012 prot. n. 1800/1 i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali sono invitati a procedere sollecitamente alle nomine per la mobilità professionale secondo le consistenze indicate, per provincia e per profilo professionale, nell’elenco allegato al decreto 9 febbraio 2012, n. 17.
Tale decreto dispone che le nomine per la mobilità professionale del personale ATA sono da effettuare utilizzando le graduatorie formulate ai sensi dell’articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 3 dicembre 2009, con il quale è stata disciplinata la materia. La finalità del decreto suindicato è quella di pervenire alla nomina di tutti gli aspiranti. Qualora il numero dei posti vacanti e disponibili non risulti sufficiente per nominare gli aspiranti inseriti in ciascuna delle graduatorie provinciali, sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dare comunicazione al Miur in merito alla consistenza del personale che non è possibile nominare nel corrente anno scolastico. Tali soggetti saranno nominati l’anno scolastico successivo sempreché in presenza delle condizioni che possano legittimare la nomina in ruolo. Nell’annuale provvedimento sulle immissioni in ruolo saranno infatti contemplati termini e modalità per l’eventuale stipula dei contratti a favore del personale residuale alle odierne nomine.
Le nomine vengono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. L’assunzione in servizio deve, comunque, avvenire entro cinque giorni dalla stipula del contratto, salvo le prescritte deroghe di legge.
La stipula del contratto, tra dirigente scolastico ed il destinatario della nomina per mobilità professionale, deve avvenire utilizzando gli appositi modelli che saranno quanto prima resi disponibili al SIDI. L’invio del contratto al competente ufficio del MEF deve poi avvenire a livello cartaceo secondo le indicazioni contenute nello stesso atto.
Il personale in oggetto deve effettuare il periodo di prova secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 45 del vigente contratto del comparto scuola. Al personale beneficiario della mobilità deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede provvisoria di servizio utilizzando, prioritariamente, quelle sulle quali sia stato nominato personale supplente fino all’invio dell’avente titolo e che risultino disponibili sino alla conclusione del corrente anno scolastico.